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Chi paga le spese condominiali per l'alloggio pignorato

04 May 2016

Succede di frequente che, nel condominio, vi siano una o più unità immobiliari ed oggetto di esecuzioni immobiliari o procedure concorsuali in Tribunale (fallimenti) e che si debba attendere la vendita all'asta prima che qualcuno subentri nella proprietà. In questo lasso di tempo, i proprietari non versano più le spese condominiali; prima che si arrivi all'acquisto da parte dell'aggiudicatario dell'asta possono anche passare diversi anni ed il debito dei morosi diventa notevole. Il problema è che la vita condominiale prosegue e le spese maturano continuamente. Fino a quando l'immobile non viene acquistato all'asta, gli altri condomini devono provvedere alle spese a cui il moroso non riesce a far fronte, dividendosele, pro quota (cioè applicando la tabella generale millesimale). Se l'unità immobiliare è affittata, l'inquilino dovrebbe pagare il canone al locatore ed il condominio potrebbe tentare un pignoramento presso terzi chiedendo di acquisire il canone dall'inquilino. Per le spese condominiali di pertinenza dell'inquilino (e non versate), l'amministratore non ha però azione diretta verso l'inquilino moroso. Chi subentra nei diritti di un condomino (anche acquistando all'asta), anche dopo la riforma del condominio, è obbligato solidalmente con questo al pagamento (solo) dei contributi condominiali relativi alla gestione dell'anno in corso e di quello precedente (art. 63 disp. att.cod.civ.)