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Ascensori con meno limiti

06 May 2016

Nella disciplina condominiale l'installazione degli ascensori negli edifici privati che ne sono ancora sprovvisti è stata oggetto di interventi contraddittori, ma l'applicazione più recente delle norme è sempre meno favorevole anche per gli impianti realizzati all'esterno dei fabbricati. La sentenze, di recente, , sono quasi sempre favorevoli ai condomini che intendono realizzare l'opera. La normativa, invece, ha subito un processo inverso: dopo un periodo iniziale di mancanza di disposizioni specifiche in cui si applicavano le norme codicistiche, è stata emanata una serie di previsioni (contenute nella legge 13/89), volte a favorire, mediante varie misure, la realizzazione delle opere necessarie per abbattere le barriere architettoniche, di cui gli ascensori. Dopo la riforma del condominio, l'assemblea condominiale delibera con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio, rendendo così più difficile, rispetto a prima, l'approvazione di queste delibere. Tuttavia, il diritto va applicato non solo sulla base delle specifiche disposizioni di ciascun settore, ma anche del coordinamento con le altre disposizioni legislative e coi principi dell'ordinamento. La disciplina giuridica sugli ascensori è quindi meno penalizzante di quella che risulterebbe dall'applicazione della sola legge speciale (che era stata pure emanata proprio per ampliare le tutele). Infatti, le stesse norme del Codice civile consentono l'installazione di un ascensore anche da parte di un solo gruppo di condomini o di un unico condomino senza passare attraverso l'assemblea, grazie all'articolo 1102 Codice civile, che consente a ciascun condomino di utilizzare e modificare le parti comuni per installare (a sue esclusive spese) - ascensori, servoscala e altri apparecchi simili nella tromba delle scale (Cassazione, sentenza 1781/1993). Riguardo i limiti all'installazione dell'ascensore, il pregiudizio lamentato da alcuni condomini della originaria possibilità di utilizzare le scale e l'andito occupati dall'impianto non viola il divieto posto dall'art. 1120, comma Codice civile, quando risulta un godimento migliore della cosa comune, anche se diverso da quello originario (Cassazione, sentenza 4152/1994), anche perchè è consentita ogni innovazione che, comportando utilità per tutti i condomini eccetto qualcuno, determini per quest'ultimo un pregiudizio solo limitato e non intollerabile (Cassazione, sentenza 20902/2010).